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Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, definite anche “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio.

Garantiscono, ad ogni cittadino, l’espressione della propria volontà nel merito delle terapie e dei trattamenti sanitari che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni per sé o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.

Come si redigono le Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT

Le DAT possono essere effettuate da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere attraverso:

  • un atto notarile;
  • una scrittura privata autenticata;
  • una scrittura privata non autenticata.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi, alla presenza di due testimoni.

Dove consegnare le Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere:

  • consegnate personalmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza
  • depositate personalmente presso le strutture sanitarie competenti
  • inserite nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per garantirne la consultazione da parte dei medici in qualsiasi momento
  • recapitate presso gli Uffici Consolari italiani per i cittadini italiani che si trovino all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nomina del fiduciario

Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento ogni persona può indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il disponente può revocare l’incarico di “fiduciario” in qualsiasi momento, senza necessità di motivare tale scelta.
Il “fiduciario” può rinunciare alla nomina con atto scritto, comunicandolo al disponente e trasmettendolo alla banca dati nazionale.

Il ruolo dei sanitari

L’équipe sanitaria è tenuta al rispetto delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dai sanitari stessi, in accordo con il “fiduciario”, qualora le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
 
Per maggiori informazioni consultare la pagina del Ministero della Salute
https://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
FAQ Ministero della Salute
https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=dat&id=229
 
ultimo aggiornamento 13 marzo 2025